Richiamando la precedente circolare n. 4 del 16.01.2023, portiamo all’attenzione delle Aziende che la legge di conversione del Decreto Legge n. 5/2023 (c.d. “Decreto Trasparenza”) ha confermato anche per tutto l’anno 2023 la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti fino ad un massimo di 200 euro.
Tuttavia a differenza di quanto previsto per l’anno 2022 e da quanto previsto dal Decreto Legge pubblicato ad inizio anno, la legge di conversione ha limitato l’esenzione di tali buoni solo sotto il profilo fiscale e non anche sotto il profilo contributivo.
Di conseguenza il valore dei buoni erogati nel 2023 dovrà essere assoggettato a contribuzione previdenziale.
Nel caso i datori di lavoro avessero già riconosciuto tali buoni, nei primi mesi dell’anno 2023, i medesimi andranno assoggettai a contribuzione, adeguandosi così alla disciplina prevista dalla legge di conversione. A tal proposito, si attendono indicazioni operative da parte dell’INPS.
Il limite di esenzione di 200 euro rimane aggiuntivo rispetto a quello di 258,23 euro fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti.
Il superamento del limite dei 200 euro comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante (analogamente a quanto accade per i beni e servizi il cui valore superi la soglia di 258,23 euro).