Facciamo seguito alle circolari numeri 4, 9 e 16 del 2022 per informare che – a decorrere dalla data del primo maggio 2022 – contrariamente a quanto in un primo momento annunciato, sarà ancora possibile effettuare la comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale mediante la scelta del doppio canale:
- canale telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso l’uso di SPID
- canale e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro
Questo il contenuto della nota ministeriale prot. 881 del 22 aprile scorso che mira a salvaguardare “la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente”.
Tuttavia, si segnala nella nota medesima che eventuali verifiche, anche a campione, compiute dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro in merito alle comunicazioni preventive siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione on line.
Invitiamo pertanto le Aziende Clienti a preferire la comunicazione on line attraverso la quale, risulta anche più semplice fornire i dati richiesti, in quanto la procedura guida l’utente nella compilazione.
Precisiamo inoltre che con riferimento al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello on line permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.
Si ricorda che nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione, pena la sanzione in caso di accertamento.
ATTENZIONE
- Ricordiamo infine che, in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
- Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 è altresì prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora sia rilevato un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, occupati al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.