L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto Omnibus), ha stabilito che, sia erogata, per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro (c.d. Bonus Natale), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari.
Di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 19/E del 10 ottobre scorso.
A. Presupposti soggettivi ed oggettivi
Il Bonus spetta ai SOLI lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori domestici – esclusi i lavoratori titolari di reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente) per i quali sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- avere un reddito complessivo nell’anno 2024 non superiore a 28.000 euro: rientrano nella nozione di reddito anche i redditi assoggettati a cedolare secca, le quote esenti dei redditi agevolati di cui agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e di cui al regime speciale per lavoratori impatriati; non rientra invece il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
- avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato anche per i casi in cui il soggetto sia una delle due parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
oppure, in alternativa
avere almeno un figlio fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo monogenitoriale. Ipotesi prevista alternativamente in caso di:
1. altro genitore deceduto
2. altro genitore che non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio
3. figlio adottato, affidato o affiliato ad un solo genitore
- avere un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente con esclusione delle pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, di importo superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (art. 13 co. 1 TUIR).
Il Bonus spetta in misura intera anche ai lavoratori part time.
Va riproporzionato invece in presenza di una durata del rapporto di lavoro inferiore all’anno.
Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 ovvero non superiore a euro 4.000,00 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
B. Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del Bonus.
Nella richiesta andranno indicati i codici fiscali del coniuge e/o dei figli fiscalmente a carico.
Si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il Bonus, la dichiarazione sostitutiva, avendo cura di conteggiare tutti i redditi dei precedenti rapporti di lavoro e i giorni di lavoro presso gli altri datori.
Qualora il lavoratore abbia contemporaneamente più contratti di lavoro dipendente part-timein essere, il Bonus è erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori.
Il datore di lavoro, in veste di sostituto di imposta, riconoscerà il Bonus unitamente alla tredicesima mensilità.
Le somme erogate saranno recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione dell’indennità.
In sede di conguaglio fiscale di fine anno, il datore di lavoro verificherà la spettanza o meno dell’indennità, provvedendo nel caso al recupero della medesima.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Si precisa infine che:
1. qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025
2. il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024
3. qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.