Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro 18.09.2024 n. 132 – attuativo del nuovo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei c.d. cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89 co. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 – utile ai fini del rilascio della PATENTE A CREDITI.
Cosa prevede la norma?
1. SOGGETTI INTERESSATI
Dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti
le imprese e i lavoratori autonomi (sono considerate tali anche le imprese individuali senza personale) che, operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ossia lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile)
ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad es. ingegneri, architetti, geometri, ecc.),
con la precisazione che sono tenuti al possesso della suddetta patente le imprese ed i lavoratori autonomi – non necessariamente qualificabili come edili – che operano fisicamente in tali cantieri.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE, sono anch’esse tenute al possesso della patente a crediti. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente, alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
2. REQUISITI PER IL RILASCIO
Al fine del rilascio della patente a crediti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.LGS 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Alcuni di tali requisiti sono sempre richiesti, sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti, solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).
3. MODALITA’ OPERATIVE TEMPISTICHE
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) attraverso SPID. Sono state pubblicate in ottobre le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta su portale.
Il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono soggette a sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti.
Nelle more del rilascio della patente a crediti è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’INL.
In fase di prima applicazione è possibile presentare richiesta di rilascio patente a crediti, utilizzando il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
4. CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE
La patente a crediti contiene le seguenti informazioni:
- Dati identificativi del titolare della patente
- Dati anagrafici del richiedente
- Data di rilascio e numero della patente
- Punteggio attribuito al momento del rilascio e aggiornato alla data di interrogazione del portale
- Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti che saranno accessibili ai titolari della patente, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
5. REVOCA
La patente a crediti è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei summenzionati requisiti.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato del Lavoro sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
6. CREDITI
La patente a crediti è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti.
In caso di violazioni espressamente indicate nel decreto 81/2008 e rinvenute dagli organi ispettivi, la patente subisce la decurtazione dei crediti.
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, l’azienda dovrà procedere al recupero dei crediti mediante formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro oppure dimostrando di aver introdotto sistemi più efficienti per la sicurezza.
7. SANZIONI
Lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.
8. OBBLIGO DI VERIFICA POSSESSO PATENTE A CREDITI
Il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a verificare, a pena di applicazione di sanzione amministrativa da 717,92 a 2.562,91 euro, il possesso della patente a crediti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente a punti, dell’attestato di qualificazione SOA.