Riportiamo una sintesi della nostra circolare n. 3. Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare nella sua interezza.

In caso di interventi effettuati dall’Azienda nell’anno 2024 – finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia – può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, entro il 28.02.2025, domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (modello OT23) per l’anno 2025.

Potrà essere richiesta la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale, sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, come di seguito specificato:

LAVORATORI ANNORIDUZIONE
Fino a 1028%
Da 10,01 a 5018%
Da 50,01 a 20010%
Oltre 2005%

La riduzione di tasso può essere riconosciuta ai datori di lavoro che:

  • siano in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC;
  • abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

A pena di inammissibilità, la documentazione probante relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente alla richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda entro il termine del 28 febbraio 2025; in particolare, all’interno del servizio online, per ogni intervento migliorativo, dovrà essere allegato alla domanda un file in formato pdf contenente la relativa documentazione probante l’effettuazione dell’intervento stesso, riportante data e firma.

È fatta salva la facoltà dell’Inail di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato all’Azienda con PEC entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.