In data 30 dicembre 2020 è stata approvata e pubblicata la legge di bilancio n. 178 rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Il provvedimento si compone di 20 articoli, sebbene la parte più cospicua sia contenuta nell’articolo 1 che conta ben 1150 commi.
Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, di fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese. Qui di seguito le principali novità in tema di lavoro.
- Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente art. 1, co. 8:
- Prevista la stabilizzazione a decorrere dall’anno 2021 della ulteriore detrazione spettante ai lavoratori dipendenti. L’importo della detrazione è pari a euro 600 in corrispondenza di un reddito complessivo lordo di euro 28.000 e decresce, fino ad azzerarsi, in corrispondenza di un reddito lordo di euro 40.000 o superiore.
- Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35 (misura non operativa poiché in attesa di autorizzazione della Commissione Europea in tema di aiuti di Stato) art. 1, co. 10 e 12:
- Soggetti fino a 35 anni compiuti: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, previsto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di euro 6.000 annui (prima era il 50%, per 36 mesi e nel limite massimo di euro 3.000 annui).
- Sud Italia: se l’assunzione o trasformazione è effettuata in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.
- Requisiti: l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (misura non operativa poiché in attesa di autorizzazione della Commissione Europea in tema di aiuti di Stato) art. 1, co. da 16 a 19:
- Per le assunzioni effettuate negli anni 2021 e 2022, con contratto di lavoro subordinato, a favore di donne, prevista l’estensione degli sgravi contributivi in vigore con la legge Fornero.
- Pertanto, in caso di assunzione di donne con contratto a tempo determinato, è riconosciuto un esonero nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 12 mesi e nel limite massimo di euro 6.000 annui.
- La durata dell’esonero è elevata a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
- Le assunzioni devono comportare un incremento netto occupazionale calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
- Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti (misura non operativa in attesa di Decreti Ministeriali) art. 1, co. da 20 a 22:
- E’ previsto un esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti da:
- lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonchè professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e abbiano subìto un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
- Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
- E’ previsto un esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti da:
- Rientro al lavoro delle madri lavoratrici (misura non operativa in attesa di Decreto Ministeriale) art.1, co. 23:
- Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri a seguito del parto e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, sono state previste risorse finanziarie da utilizzare per iniziative utili al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese.
- Decontribuzione Sud (misura parzialmente operativa poiché in attesa di autorizzazione della Commissione Europea in tema di aiuti di Stato per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2029) art. 1, co. da 161 a 169:
- E’ previsto per il periodo 2021-2029 un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Lo sgravio è pari:
- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
- Rinnovo dei contratti a tempo determinato art. 1, co. 279:
- Prevista la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza di causali.
- Proroga CIG Covid19 art. 1, co. da 299 a 308:
- Previste altre 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Tali settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
- Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID19.
- I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020) – ossia il periodo pari a 6 settimane – collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 saranno imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
- E’ riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano le citate 12 settimane di cassa integrazione, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.
- Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Al momento tale misura non risulta operativa in quanto subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea in tema di aiuti di Stato.
- E’ inoltre concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
- Tutti i predetti benefici sono riconosciuti in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data del 1° gennaio 2021.
- Blocco licenziamenti art.1, co. da 309 a 311:
- E’ prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).
- In deroga a quanto procede, è possibile effettuare i seguenti licenziamenti in quanto motivati:
- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).
- Disposizioni in materia pensionistica art.1, co. 336, 339, 345, 350:
- Prevista la proroga di Opzione donna e confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale.
- Estesa fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da licenziamenti per eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Viene stabilito che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa siano da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale terminati entro il 31.12.2020, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
- Congedo paternità art. 1, co. 363 e 364:
- Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
- prorogato anche per l’anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 01.01.2021 al 31.12.2021
- nella nuova misura di 10 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 7, in vigore sino al 31 dicembre 2020).
- Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
- Anche per l’anno 2021, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
- Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
- Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) art.1, co. da 386 a 401:
- E’ disciplinata l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, non titolari di trattamento pensionistico diretto e neanche assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, infine non beneficiari di reddito di cittadinanza.
- L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 800 al mese.
- La domanda per accedere all’indennità va presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
- Per poter presentare la domanda, occorre:
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti;
- aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
- La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
- Lavoratori fragili art. 1, co. da 481 a 484:
- E’ esteso dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.