Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 (c.d. Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” e in vigore dal 28 dicembre 2024.

Queste le disposizioni di interesse per i datori di lavoro.

CONTRATTI A TERMINE

Art. 14: Prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare la causale basata su “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle Parti”, laddove sia necessario stipulare o prorogare oltre i 12 mesi un contratto a tempo determinato e la contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, non sia intervenuta a disciplinare le specifiche causali.

PROFUGHI UCRAINI

Art. 2: i permessi di soggiorno rilasciati ai profughi dell’Ucraina – beneficiari di protezione temporanea in base alla decisione di esecuzione UE 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 – scadenti al 31 dicembre 2024, possono essere rinnovati, previa richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione UE 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024 che ha statuito la proroga al 4 marzo 2026 della protezione temporanea.

Al momento della richiesta di rinnovo il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per motivi di lavoro, per l’attività effettivamente svolta.

Viene inoltre precisato che i permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della loro scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Art. 4: prorogato al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (scoppio della guerra).

Art. 20: prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per la validità della protezione temporanea nonché del permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Il possesso del permesso di soggiorno consente al titolare l’accesso all’assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale, al mercato del lavoro e allo studio.

CONTRATTI ASSICURATIVI PER RISCHI CATASTROFALI

Art. 13: La Legge di Bilancio per il 2024 aveva introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.

Il Milleproroghe posticipa il termine al 31 marzo 2025.

Dell’inadempimento si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.