È stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2020 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” entrata in vigore dal primo gennaio 2022.

Vediamo alcune delle principali novità.

MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022

Dal 01.01.2022 vengono modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro35%
oltre 50.000 43%

Le detrazioni da lavoro dipendente e su redditi assimilati risultano essere così rimodulate:

Reddito complessivo Detrazione spettante
RC < 15.000 1.880 (1)
15.000 < RC < 28.000 1.910 + (1.190 x (28.000 – RC)/13.000) (2)
28.000 < RC < 50.000 1.910 x (50.000 – RC)/22.000 (2)

(1) L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato
ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

(2) La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.

Trattamento integrativo
La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull’art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021). L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
Rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Tale trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non oltre 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

Ulteriore detrazione
La Legge di Bilancio 2022 dispone l’abrogazione dell’art. 2 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020: con effetto dal periodo d’imposta 2022, dunque, l’ulteriore detrazione per redditi tra 28.000 e 40.000 euro è soppressa.

LIMITE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI

Viene elevato, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili mediante Mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1 (primo periodo), Legge n. 388/2000.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI

Nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006.
L’incentivo spettante è lo stesso previsto per i giovani under 36 anni, quindi è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi spetta indipendentemente dall’età anagrafica degli stessi. L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse attualmente stanziate.

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

A partire dal 2021, per i figli nati/adottati/affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:
– un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
– un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione.
L’indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.
La legge di bilancio rende il congedo di paternità strutturale.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME E PARASUBORDINATE

Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito inferiore a 8.145 euro l’indennità di maternità viene riconosciuta per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità.

INCENTIVI APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO

Per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Rispetto a tale previsione, che ricalca sostanzialmente quella della Legge n. 160/2019, si ritiene che lo sgravio rientrerà nella disciplina degli aiuti di stato e sarà pertanto soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del de minimis.
Si attendono comunque le indicazioni operative dell’INPS a riguardo, anche per la piena operatività della misura.

TIROCINI

Viene affidata al Governo e alle Regioni la conclusione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.
In caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L’ammontare della sanzione, proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla Legge n. 689/1981.
Si precisa, altresì, che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità di riconoscere, su domanda del tirocinante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del DL n. 510/1996.
Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008.