NOZIONE DI DISTACCO

L’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 prevede che il distacco si configuri ogniqualvolta un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il lavoratore rimane dipendente della propria Azienda dalla quale continua a ricevere la busta paga e solo in fase provvisoria rende la propria prestazione lavorativa a favore di un altro soggetto presso la sede operativa di quest’ultimo.

ASPETTI FISCALI

In Italia, la normativa fiscale legata all’operazione del distacco di personale ha previsto, fin dall’origine, che il distaccante (chi distacca) emetta fattura al distaccatario (chi riceve) per il solo costo del lavoro relativo al periodo nel quale il lavoratore è stato a disposizione.

L’operazione è considerata irrilevante ai fini IVA e quindi in fattura la stessa non va esposta.

CRITICITA’ DELLA NORMATIVA ITALIANA

La somministrazione di manodopera si occupa anch’essa di mettere a disposizione il personale a favore delle Aziende utilizzatrici.

Per effettuare questa operazione le Agenzie devono avere ottenuto una specifica autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e poiché tale attività rientra nella ordinaria gestione della loro attività di impresa, espongono l’IVA in fattura.

Ne consegue che per due tipologie di servizi sostanzialmente analoghi, sussiste un differente trattamento IVA, in violazione del principio di parità espresso dalla Corte di Giustizia europea.

Pertanto già nel 2019 la Cassazione ravvisava una possibile illegittimità della norma nazionale rispetto alla direttiva IVA e ai principi affermati dalla Corte di giustizia.

NORMATIVA EUROPEA

Proprio la Corte UE nel 2019 confermava l’illegittimità della norma nazionale affermando che anche il distacco di personale è un’operazione economica inerente all’esercizio di impresa. Come tale è irrilevante la natura dell’importo indicato in fattura dal distaccante (solo rimborso del costo del lavoro o somma superiore). Concludeva la Corte di Giustizia UE invitando l’Italia a uniformarsi alla normativa europea e a far applicare l’IVA in fattura alle Aziende italiane che attuavano operazioni di distacco.

CHE COSA CAMBIA DAL 2025

Al fine di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione, attraverso l’immediato adeguamento dell’ordinamento nazionale agli atti normativi dell’Unione Europea e alle sentenze della Corte di Giustizia, con l’articolo 16 ter del DL 131/2024, è stata abrogata la precedente normativa fiscale.

La modifica normativa si applica ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal primo gennaio 2025 ai quali andrà applicata l’IVA in fattura.

È stata altresì prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti adottati dalle Aziende fino al 31.12.2024, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.