Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata al Ministero del Lavoro la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’anno 2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del DM 20.09.2011.
L’adempimento è volto a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, di maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato.
Si ricorda che sono soggetti all’invio della denuncia, oltre ai datori di lavoro privati, anche le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati impegnati nelle lavorazioni “usuranti”.
La comunicazione va presentata al Ministero del Lavoro tramite il portale CLICLAVORO compilando la sezione LAVORO USURANTE.
Di seguito si riepilogano le “lavorazioni usuranti” rientranti nell’obbligo di comunicazione come previste dal D.Lgs. n. 67/2011:
A. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. 19 maggio 2009):
- lavori in galleria, cava o miniera, mansioni svolte in ambienti sotterranei con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità, la norma si riferisce in particolare ad attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, e per spazi ristretti intende intercapedini, pozzetti, doppi fondi, blocchi e affini;
- lavori di asportazione dell’amianto con carattere di prevalenza e continuità;
- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza superiore a 9 posti comprensivo del posto riservato al conducente. Sono esclusi gli autotrasportatori di merci che tuttavia potrebbero rientrare nella definizione di lavoratori notturni se in possesso delle caratteristiche indicate al punto B).
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
Non sono previste sanzioni in caso di omissione.
B. lavoratori notturni così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. b), D.lgs n. 67/2011, il quale individua due categorie di lavoratori notturni ai fini dell’applicazione della disciplina in argomento:
- i lavoratori a turni, che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
- altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo eccezion fatta per i giorni di ferie, permessi oppure con contribuzione figurativa parziale (ossia con integrazione del datore di lavoro).
In caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno, o in caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto, in quanto è sempre possibile che i requisiti minimi necessari possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, con differenti datori di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
L’omissione della comunicazione annuale è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
C. lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” (art. 1, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 67/2011) nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa INAIL:
1462 Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
I lavoratori dipendenti interessati sono occupati in processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, con attività che ripetono lo stesso ciclo lavorativo e che prevedono un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.
Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare:
- la comunicazione iniziale entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento delle lavorazioni;
- la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
L’omissione della comunicazione iniziale, da effettuarsi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.