Come ricorderete il decreto lavoro dello scorso anno aveva previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi, in via eccezionale e temporanea e fino al 30 aprile 2024, che il datore di lavoro ed il lavoratore, in assenza di casistiche previste dalla contrattazione collettiva, potessero definire di comune accordo una causale legate a esigenze organizzative, tecniche o produttive.

NOVITA’: Tale regime transitorio è stato prorogato al 31 dicembre 2024 in sede di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL 215/2023).

È irrilevante che il rapporto di lavoro a tempo determinato termini oltre il 31 dicembre 2024; ciò che importa è che la stipulazione di contratti, rinnovi o proroghe che comportino una complessiva durata del rapporto di lavoro oltre i 12 mesi sia fatta prima del prossimo 31 dicembre.

Dove eravamo rimasti. RIEPILOGO:

A. Causali ammesse per il contratto a termine

Ove la durata di 12 mesi sia superata, per effetto di proroghe o rinnovi, e comunque entro il limite massimo di 24 mesi (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi e dei contratti stagionali), l’apposizione del termine richiede la presenza di una delle condizioni previste dalla legge che attualmente sono:

  1. casi previsti dalla contrattazione collettiva:nazionale, territoriale o aziendale; oppure

2. solo in mancanza di apposite previsioni della contrattazione collettiva, per esigenze organizzative, tecniche o produttive individuate dalle Parti, purché la stipulazione avvenga entro il 31 dicembre 2024; oppure

3. esigenze sostitutive di altri lavoratori che abbiano diritto alla conservazione del posto di lavoro (salvo che non siano lavoratori assenti per esercizio del diritto di sciopero).

B. Calcolo della durata

Ai fini del computo della durata massima, va considerata la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Nel computo sono considerati anche i periodi relativi a missioni in somministrazione eseguite dal lavoratore presso lo stesso utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.

C. Divieto assoluto di apposizione del termine

In caso di:

  1. sostituzione di lavoratori in sciopero;
  2. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il tempo determinato;
  3. presso unità produttive nelle quali è operante una CIG, che interessa lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il tempo determinato;
  4. in caso di mancanza del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

D. Quando non serve la causale

La causale continua a non essere richiesta:

  1. in caso di rapporti di lavoro a termine che, anche per sommatoria, non superino la durata di 12 mesi;
  2. in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato stagionale.

E. Somministrazione

L’intervento del Decreto Milleproroghe ha riflessi anche sul contratto di somministrazione a tempo determinato.

Nei primi 12 mesi vige il regime della mancanza di causale anche nei rapporti di somministrazione a termine; per i periodi superiori le Parti devono motivare il ricorso al tempo determinato con causali, che devono essere riferite all’utilizzatore e quindi alla sua organizzazione di impresa, qualora nulla sia previsto dalla disciplina della contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.