A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022, sono state rafforzate le tutele nei confronti del lavoratore padre, anche nel caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento. Tale divieto vige infatti nei confronti del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio[1] o del congedo alternativo[2], per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.
In caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore padre durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, il lavoratore ha diritto alle indennità previste per legge o per disposizioni contrattuali per il caso di licenziamento. Pertanto, il lavoratore che si dimette nel predetto periodo non è tenuto a svolgere il periodo di preavviso, gli è dovuta dal datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso medesimo, il lavoratore deve convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
Non solo. Con circolare n. 32 del 20.03.2023, l’INPS ha precisato che, in caso di dimissioni durante il citato periodo protetto scatta, a favore del padre, il diritto alla percezione della NASPI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Alla luce della circolare e delle istruzioni diramate, eventuali domande di NASPI, presentate nei mesi scorsi e respinte dall’Istituto, potranno essere oggetto di riesame su istanza del lavoratore.
Infine, si precisa che le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro del c.d. ticket licenziamento.
Con messaggio n. 1356 del 12.04.2023, l’INPS ha fornito le istruzioni operative indicando che l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data (ossia la data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022 sopra citato).
A titolo informativo, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo, c.d. “ticket licenziamento”, nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando al lavoratore viene riconosciuto il teorico diritto all’indennità Naspi, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Si citano ad esempio tutti i casi di licenziamento, le dimissioni per giusta causa, le dimissioni in periodo protetto.
Precisiamo che per l’anno 2023, il valore del ticket licenziamento è pari ad euro 603,10 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Ne deriva che in caso di rapporto di lavoro di durata pari o superiore a tre anni, l’Azienda deve erogare all’INPS un ticket di importo pari a euro 1.809,30. Per rapporti di lavoro di durata inferiore a tre anni, l’importo del ticket viene riproporzionato.
Riepilogando, in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, obbligatorio o alternativo, e fino al primo anno di età del bambino:
- il lavoratore non è tenuto a prestare il periodo di preavviso contrattuale bensì gli è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso medesimo
- le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, pena l’inefficacia delle stesse, e comunicate dall’ente al datore di lavoro
- al lavoratore spetta il diritto alla percezione della Naspi (ex disoccupazione) dietro presentazione di apposita domanda all’INPS
- l’Azienda datrice di lavoro è tenuta a corrispondere all’INPS all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni il ticket licenziamento.
[1] Il congedo di paternità obbligatorio consiste in 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa e fruibili dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro il 5° mese di vita del bambino per eventi di parto, adozioni e affidamenti.
[2] Il congedo di paternità alternativo, è riconosciuto, in alternativa alla madre, per tutta la durata spettante a quest’ultima o per la parte residua, nelle seguenti ipotesi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento del bambino al padre in forma esclusiva.