Al fine di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, ed in particolare l’impatto economico dell’aumento del prezzo dei carburanti, è stato emanato il Decreto Legge n. 21/2022 del 21 marzo scorso (c.d. Decreto Ucraina) che all’art. 2 prevede un bonus carburante a favore dei lavoratori dipendenti:
“Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
In sintesi:
- per il solo anno 2022
- le aziende private potranno concedere ai propri lavoratori dipendenti
- buoni benzina del valore complessivo di euro 200 per lavoratore
- tale importo non concorrerà alla formazione del reddito e sarà quindi considerato esente da contributi e imposte
- tale importo è da considerarsi aggiuntivo al valore di euro 258,23 già previsto dall’art 51 co. 3 del TUIR (valore dei beni in natura)
Al fine dell’indicazione nel LUL sarà necessario distinguere:
- importo dei buoni benzina assegnati ai sensi del Decreto Ucraina, nel limite di euro 200
- importo dei beni assegnati ai sensi dell’art. 51 co. 3 TUIR, nel limite di euro 258,23.
Poiché lo spirito della norma è quello di contenere l’aumento dei prezzi del carburante, sebbene il decreto nulla dica a tal proposito, nelle more dei chiarimenti, si ritiene consigliabile – in caso di applicazione del bonus benzina di 200 euro – l’attribuzione dei buoni alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.
Seguiranno aggiornamenti in caso di chiarimenti forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate.