A decorrere dal mese di aprile 2024, viene meno il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile / smart working previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato cosiddetti fragili o con figli under 14.

Pertanto anche per tali lavoratori torna in vigore la disciplina “ordinaria” prevista dalla legge 81/2017, vale a dire che anche per tali lavoratori saranno necessari:

  • la preventiva sottoscrizione di accordo tra datore di lavoro e lavoratore e
  • l’invio al Ministero del Lavoro della comunicazione di attivazione.

Si ricorda che la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni e che in caso di mancata comunicazione entro tale termine è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Si ricorda, infine, che ai dell’art. 18, comma 3 bis, L. 81/2017 i datori di lavoro sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile / smart working formulate da lavoratori:

  • con figli under 12 o senza limiti di età in caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92,
  • con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’arti. 4, comma 1, L. 104/92
  • che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, L. 205/17.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.