In data 16.09.2021 il Consiglio dei ministri ha emanato all’unanimità il decreto legge “Misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.


Anche se il decreto è ancora in bozza e necessita di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore solo il
15.10.2021, è importante che tutti i datori di lavoro ne conoscano le linee fondamentali e si attrezzino per gli
adempimenti e i controlli a loro carico.


Illustriamo di seguito i punti principali, riservandoci di meglio precisare non appena il decreto sarà pubblicato con
testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.
Dal prossimo 15 ottobre tutti i lavoratori, pubblici e privati, per poter lavorare necessiteranno del Green Pass.
Ciò vale anche per lavoratori autonomi, professionisti, colf e badanti, stagisti, tirocinanti e volontari.
Sono esclusi solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».


Per coloro che non avranno aderito alla campagna vaccinale, possibilità di esibire il Green Pass relativo all’esito
negativo di un tampone rapido o molecolare di validità di 48 o 72 ore, il cui costo calmierato sarà a
carico del lavoratore nella misura di euro 15,00.


I datori di lavoro saranno tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno
essere definite le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente
all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individueranno con atto
formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Le modalità di
verifica vanno definite entro metà ottobre.


Nel privato si potrebbe utilizzare la app «VerificaC19» già impiegata per treni e ristoranti. In particolare su questo
punto si concentreranno, nei prossimi giorni, gli sforzi delle parti sociali per individuare i protocolli operativi, di
cui daremo notizia.


Per quanto riguarda la prestazione lavorativa e lo stipendio, nel settore privato il lavoratore sarà sospeso dalla
prestazione lavorativa fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green Pass.
Non ci saranno conseguenze disciplinari e si manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per
quanto riguarda lo stipendio lo stop scatta subito.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore
di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni. Sarà
possibile, infatti, assumere lavoratori a termine, dotati di Green Pass, in sostituzione dei lavoratori sospesi.


Sono previste sanzioni pecuniarie da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza
Green Pass o rendendo dichiarazioni mendaci. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle
regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Tali sanzioni saranno irrogate dal Prefetto.