Con notizia del 10 aprile 2024, pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro rende noto che il rapporto sulla parità di genere, riferito al biennio 2022-2023, potrà essere redatto dal 3 giugno al 15 luglio 2024.
Il Ministero comunica, inoltre, che è in corso una revisione dell’applicativo informatico al fine di semplificarne la presentazione mentre restano confermate le modalità generali di compilazione.
Le Aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
Riepiloghiamo i punti salienti della normativa.
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto:
- obbligatoriamente da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.Tali Aziende sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto, al momento della presentazione di eventuali domande di partecipazione o di offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC
- facoltativamente da parte delle aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti (ricordiamo a tal fine che, a tali aziende è richiesta, in caso di partecipazione ad una gara od offerta, la consegna entro 6 mesi dalla conclusione del contratto di appalto pubblicodi un rapporto simile)
sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Ricordiamo che per i bienni successivi al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto biennale è fissato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Solo per il 2024, come detto, il termine è stato prorogato al 15 luglio prossimo.
MODALITÀ DI REDAZIONE
Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto esclusivamente con modalità telematica tramite portale del Ministero del Lavoro (https:/servizi.lavoro.gov.it).
Al termine della procedura di compilazione degli appositi moduli, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze:
- rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso;
- attribuisce al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’INL, al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al CNEL.
Una copia del rapporto:
- unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali, entro la scadenza convenuta
- deve essere resa disponibile dal consigliere regionale o provinciale di parità ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali che già ne sono in possesso al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal Codice delle pari opportunità.
DATI DA COMUNICARE
I dati che devono essere inseriti all’interno del rapporto comprendono:
- informazioni generali sull’Azienda e ccnl applicati
- informazioni sul numero complessivo di occupati per gli anni 2022 e 2023
- informazioni sul numero di occupati per categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale
- entrate e uscite, con specifica della motivazione di fine rapporto, per categoria professionale
- formazione svolta per categoria professionale
- informazioni sui processi di selezione e misure previste per la conciliazione vita-lavoro
- dati retributivi per categoria professionale e per livello di inquadramento
SANZIONI
Qualora l’Azienda non provveda ad inviare il rapporto nei termini, sono previsti un invito a regolarizzare da parte dell’Ispettorato del Lavoro e una sanzione di importo massimo pari ad euro 516,00.
Nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.
Inoltre, stante l’importanza della redazione del rapporto, nel caso in cui l’Ispettorato del Lavoro, verificandone la veridicità, individui dichiarazioni mendaci o incomplete verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.