Al fine di intervenire più efficacemente nei confronti di quelle Aziende che non adottano le misure di prevenzione e che si avvalgono di lavoro sommerso, sono state apportate dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del Decreto Legge n. 146/2021, una serie di modifiche al D.Lgs. 81/2008 noto come Testo Unico per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Di particolare interesse, in materia di lavoro, la modifica all’articolo 14 del decreto che prevede quanto segue.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale:

  • quando riscontra che almeno il 10% (anziché il 20% come in precedenza) dei lavoratori presenti sul luogo di lavororisulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, irregolarmente, ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero risulti inquadrato come lavoro autonomo occasionale in assenza dei requisiti previsti dalla normativa (comunicazione preventiva)
  • nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di cui all’Allegato 1 che riportiamo.

Il provvedimento di sospensione è adottato in riferimento alla parte:

  • dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni (e non quindi all’intera impresa)
  • o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle gravi violazioni Mancata formazione ed addestramento e Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto dell’Allegato 1; in tal caso, l’attività imprenditoriale può continuare, ma i lavoratori interessati dovranno essere sospesi dal lavoro, pur conservando tutti i loro diritti.

Tali poteri di intervento spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (ASL).

Allegato 1 – Gravi violazioni e relative sanzioni

 Grave ViolazioneSanzione
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischieuro 2.500
Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazioneeuro 2.500
Mancata formazione ed addestramentoeuro 300 per ogni
lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileeuro 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)euro 2.500
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’altoeuro 300 per ogni
lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuotoeuro 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoeuro 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischieuro 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischieuro 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)euro 3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloeuro 3.000

I provvedimenti sono adottati dall’Ispettorato nazionale del Lavoro nell’immediatezza dell’accertamento ovvero su segnalazione di altre amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

I provvedimenti, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.

In tutti i casi di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere:

  • dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo
  • ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

DIVIETO

Durante tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti. A tal fine, il provvedimento di sospensione dev’essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

Da sottolineare che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

PREVENZIONE INCENDI

In materia di prevenzione incendi, i provvedimenti devono essere adottati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

REVOCA DELLA SOSPENSIONE

È condizione per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

  1. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (per esempio visite mediche obbligatorie);
  • l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato 1;
  • nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  • nelle ipotesi di cui all’Allegato 1, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato 1 con riferimento a ciascuna violazione.

Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi di recidiva, ossia nei casi in cui, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un analogo provvedimento di sospensione.

Su istanza di parte, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta.

L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

RICORSO

Contro i provvedimenti di sospensioneadottati per l’impiego di lavoratori irregolari, è possibile esperire ricorso, entro il termine di 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giornidalla notifica del ricorso.

Decorso inutilmentetale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde di efficacia.

SANZIONI

Ridefinite anche le sanzioni previste in caso di violazione.

In particolare, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:

  • l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
  • l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare