In data 28 aprile è stato approvato l’emendamento del Governo al Decreto legge 24/2022, cosiddetto Decreto Riaperture. L’ordinanza produrrà effetti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
- Che cosa cambia dal primo maggio 2022?
Decade l’obbligo di presentare il Green Pass – base e super – per accedere ai luoghi di lavoro.
Decade l’obbligo di presentare il Green Pass anche per accedere a:
- bar, ristoranti, anche al chiuso;
- mense e catering continuativo;
- spettacoli al chiuso (cinema e teatri) ed eventi sportivi;
- centri benessere;
- attività sportive al chiuso;
- spogliatoi;
- convegni e congressi;
- corsi di formazione;
- università, centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
- concorsi pubblici;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
- colloqui visivi in presenza coi detenuti;
- feste al chiuso e discoteche;
- mezzi di trasporto.
2. Green Pass e vaccinazione: dove permane l’obbligo
Fino al 15 giugno permane l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50 di qualunque settore di attività.
Fino al 31 dicembre permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.
Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
3. Obbligo di indossare i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2
L’obbligo permane:
-per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
-per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso
-per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Dispensati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
In attesa dell’incontro tra i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività Produttive per definire le eventuali modifiche ai protocolli di sicurezza in vigore, l’Ordinanza raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.