In data 28 aprile è stato approvato l’emendamento del Governo al Decreto legge 24/2022, cosiddetto Decreto Riaperture. L’ordinanza produrrà effetti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

  1. Che cosa cambia dal primo maggio 2022?

Decade l’obbligo di presentare il Green Pass – base e super – per accedere ai luoghi di lavoro.

Decade l’obbligo di presentare il Green Pass anche per accedere a:

  • bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo;
  • spettacoli al chiuso (cinema e teatri) ed eventi sportivi;
  • centri benessere;
  • attività sportive al chiuso;
  • spogliatoi;
  • convegni e congressi;
  • corsi di formazione;
  • università, centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • colloqui visivi in presenza coi detenuti;
  • feste al chiuso e discoteche;
  • mezzi di trasporto.

2. Green Pass e vaccinazione: dove permane l’obbligo

Fino al 15 giugno permane l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50 di qualunque settore di attività.

Fino al 31 dicembre permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

3. Obbligo di indossare i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2

L’obbligo permane:

-per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

-per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso

-per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Dispensati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

In attesa dell’incontro tra i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività Produttive per definire le eventuali modifiche ai protocolli di sicurezza in vigore, l’Ordinanza raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.