Nella precedente circolare n. 24 abbiamo dato informativa circa la previsione introdotta dal D.L. 50/2022, articoli 31 e 32, di erogare una indennità una tantum di euro 200,00 a determinate categorie di soggetti.
A seguito del decreto – entrato in vigore il 18 maggio scorso – l’INPS è intervenuto più volte con chiarimenti e specifiche volti a rendere operativi gli addetti ai lavori ed in particolare con:
- Messaggio n. 2397 del 13.06.2022
- Messaggio n. 2505 del 21.06.2022
- Messaggio n. 2559 del 24.06.2022
- Circolare n. 73 del 24.06.2022
- Messaggio n. 2580 del 27.06.2022
Fatto salvo quanto già comunicato nella circolare n. 24, viene ora precisato quanto segue.
L’indennità una tantum di euro 200,00 (art. 31 del decreto) viene riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati – ad eccezione dei lavoratori domestici (colf e badanti). Sono quindi ricompresi:
- lavoratori a tempo indeterminato e determinato, full time e part time
- lavoratori stagionali e a chiamata
- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo
che abbiano maturato entro il 23 giugno 2022 il diritto per almeno un mese allo sgravio contributivo INPS dello 0,8%,
che siano in forza nel mese di luglio (anche per una sola giornata),
che abbiano restituito, compilandola, l’autocertificazione consegnata dal datore di lavoro.
Laddove i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo non ricevano dal datore di lavoro con busta di luglio l’indennità predetta, perché non in possesso dei requisiti previsti dalla norma, sarà l’INPS ad erogare l’indennità dietro presentazione di domanda e con riferimento a lavoratori che nel 2021 abbiano prestato attività lavorativa per almeno 50 giornate e con reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro.
L’indennità, precisa l’INPS, dovrà essere erogata con la busta paga di competenza del mese luglio 2022 e non come in precedenza specificato “… con la retribuzione erogata nel mese di luglio.”
E’ stata purtuttavia ammessa la possibilità di erogare l’indennità anche con busta di giugno 2022 ma solo in presenza di determinati casistiche quali ad esempio:
- lavoratore a tempo indeterminato con contratto part time ciclico di sei mesi lavorati tra gennaio e giugno 2022;
- lavoratore a chiamata con contratto a tempo indeterminato che presta attività lavorativa a giugno e non a luglio 2022;
- lavoratore a chiamata con contratto a tempo determinato scadente il 31.07.2022 che presta attività lavorativa a giugno e non a luglio 2022;
- lavoratore a tempo indeterminato in aspettativa non retribuita da luglio 2022;
- lavoratore a tempo indeterminato posto in cassa integrazione da luglio 2022 con pagamento diretto dell’INPS.
Per i lavoratori a tempo parziale che abbiano in essere due o più rapporti di lavoro dipendente, ricordiamo che il bonus può essere richiesto solo ad uno dei propri datori di lavoro e che l’indennità spetta comunque in misura intera pari a euro 200,00.
Per i lavoratori domestici la possibilità di ottenere il bonus è solo attraverso una domanda che il singolo lavoratore dovrà presentare direttamente all’INPS tramite SPID o rivolgendosi al patronato. I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022.
Per le altre categorie di lavoratori (co.co.co., lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori a termine del settore agricolo, lavoratori stagionali, a termine, intermittenti, lavoratori addetti alle vendite a domicilio) il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre.
Viene inoltre chiarito che l’INPS:
- erogherà d’ufficio l’indennità una tantum di euro 200,00 ai titolari di pensioni sia dirette che ai superstiti (dunque, compresi i titolari di pensione di reversibilità e di assegno ordinario di invalidità), senza quindi necessità di inoltrare domanda;
- non erogherà l’indennità una tantum ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi) nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Trattandosi di indennità posta a carico dell’INPS, il datore di lavoro anticiperà il trattamento in busta paga e nello stesso mese andrà a recuperare l’importo mediante conguaglio sul versamento dei contributi dovuti.
Qualora l’INPS dovesse verificare che l’erogazione dell’indennità di euro 200,00 sia stata erroneamente corrisposta ad un lavoratore dipendente in busta paga, provvederà a comunicare al datore di lavoro – che ha effettuato il pagamento sulla base dell’autocertificazione – di procedere al recupero dell’importo.