Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 21 marzo 2023 che stabilisce le modalità di attuazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
La Legge di Bilancio 197/2022 ha infatti previsto che i lavoratori dipendenti, i quali nel corso del 2023 abbiano maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento anticipato con Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi), possano scegliere di rinunciare all’accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
L’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore nel cedolino paga. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
In pratica, dunque, il lavoratore che decida di non presentare domanda di pensione con Quota 103, può scegliere di restare al lavoro continuando a percepire l’ordinaria retribuzione, ma senza subire la trattenuta contributiva a suo carico, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici tradizionali. Si tratta di una facoltà data al lavoratore, il quale può anche scegliere di restare al lavoro continuando come prima a subire la trattenuta contributiva a suo carico.
La differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che nel caso dell’incentivo in busta paga pari ai contributi a proprio carico (9,19% o 10,19% quando la retribuzione annua eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile), il relativo controvalore non verrà accreditato nella posizione pensionistica, che di conseguenza sarà leggermente inferiore.
La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, in generale pari a 67 anni, o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.
La facoltà data al lavoratore ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.
Il lavoratore che intenda avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che a tal proposito darà istruzioni operative.
L’Istituto medesimo provvederà a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, entro trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
In caso di cambiamento del rapporto di lavoro, l’Inps ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro per continuare ad applicare l’incentivo.