In data 30 giugno 2022 è stato sottoscritto tra Governo e Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi del 14.03.2020, del 24.04.2020 e del 06.04.2021.

Il Protocollo contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Si stabilisce che “i datori di lavoro aggiornino il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

Questi i punti affrontati.

  1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro è tenuto ad informare, attraverso modalità idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L’informazione fornita dal datore di lavoro deve essere adeguatasulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riguardo alle misure sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI).

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e l’accesso sarà negato in caso di temperatura superiore a 37,5°C.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e munite di mascherina FFP2, non dovranno recarsi nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla legge.

Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

L’Azienda dovrà cercare di favorire orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa); se possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da tali locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

3. GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, ecc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore deve informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

Il committente è tenuto a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e a vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Resta invariato l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro devono essere adottate misure che consentano il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Resta invariato l’obbligo per le persone presenti nel luogo di lavoro di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia frequente delle mani da lavare con acqua e sapone.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Relativamente ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, ne viene consigliato l’utilizzo quale presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Qualora una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

La persona sintomatica dovrà essere subito dotata di mascherina FFP2.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022) ai fini della tutela dei lavoratori fragili; nel caso in cui non sia nominato il medico competente, il Protocollo rimanda alla Circolare 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

10. LAVORO AGILE

Viene ribadito come il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

11. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzione ed organizzazione per i lavoratori fragili.

Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

12. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo mantiene invariate le previsioni relative alla costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica del rispetto delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS ove presenti.

Qualora non fosse possibile, verrà creato un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, se presenti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.