Pubblicato in gazzetta ufficiale il DecretoLegge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti bis), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” entrato in vigore in data 10.08.2022.

Il Decreto prevede novità in materia di welfare aziendale, una nuova riduzione dei contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti e l’estensione dell’indennità una tantum di 200 euro alle categorie di lavoratori oggi escluse.

Vediamo nel dettaglio ciascuna misura.

WELFARE AZIENDALE

All’articolo 12 del Decreto Aiuti-bis si prevede che:

  • per il solo anno 2022,
  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,
  • non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento
    • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato
    • dell’energia elettrica
    • e del gas naturale
  • entro il limite complessivo di 600,00 euro.

Il tetto di esenzione da contributi e imposte dei fringe benefit aziendali viene dunque portato da 258,23 a 600 euro per il solo anno 2022, introducendo nella categoria di beni e servizi in fringe benefit – per contrastare il caro bollette – il rimborso delle utenze domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che:

  • i lavoratori che hanno l’auto in uso promiscuo già superano il limite annuale dei 600 euro e pertanto non potranno accedere a tale misura;
  • sono conteggiati in aggiunta ai 600 euro (e quindi validi anche per i lavoratori con auto in uso promiscuo) i buoni carburante di cui al Decreto Legge 21/2022 fino ad un massimo di 200 euro (nostra circolare n. 17/2022).

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS

All’articolo 20 del Decreto Aiuti-bis si prevede una riduzione dei contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti nella misura di un ulteriore 1,2% per i periodi di paga dal 01.07.2022 al 31.12.2022. La misura opererà a favore dei lavoratori dipendenti:

  • con una retribuzione annuale imponibile fino a 35.000 euro
  • e che dal 01.01.2022 abbiano beneficato dello sgravio contributivo dello 0,8%.

Se pertanto la riduzione contributiva da gennaio a giugno è stata dello 0,8%, da luglio a dicembre verrà incrementata del 1,2% raggiungendo quindi i due punti percentuali.

Ricordiamo che tale misura:

  • non opera nei confronti dei lavoratori domestici
  • la retribuzione mensile imponibile – parametrata su tredici mensilità – per avere diritto alla riduzione non deve superare 2.692 euro.

ESTENSIONE INDENNITA’ UNA TANTUM 200 EURO

All’articolo 22, comma 1, del Decreto Aiuti-bis si prevede che l’indennità una tantum di 200 euro di cui al DL 50/2022 sia riconosciuta anche ai lavoratori:

  • con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022
  • e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge (18 maggio 2022) non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

L’indennità sarà riconosciuta:

  • in via automatica
  • per il tramite dei datori di lavoro
  • nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022
  • previa dichiarazione del lavoratore
    • di non aver già beneficiato dell’indennità una tantum
    • e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022.