È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge n. 85/2023 di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Lavoro D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Facendo seguito alla circolare n. 20 del 05.05.2023 forniamo di seguito una sintesi delle disposizioni di particolare interesse dei datori di lavoro.

Riduzione del cuneo fiscale

È stato confermato l’aumento del taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali.

Infatti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità) si prevede l’innalzamento dal 2% al 6% dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro.

L’esenzione aumenta fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Tale riduzione è già operativa con le paghe di luglio.

Fringe benefit

Si conferma anche l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

All’argomento è stato dato ampio spazio nella circolare n. 21 del 12.05.2023, tuttavia seguiranno aggiornamenti per la corretta applicazione, in quanto si attendono tuttora i chiarimenti e le istruzioni operative sia da parte sia dell’Agenzia delle entrate sia da parte dell’INPS, ci si augura in tempi brevi.

Contratti a termine

Con la legge di conversione è stato escluso l’obbligo di indicazione delle causali che giustificano l’apposizione del termine anche nel caso di rinnovi dei contratti a tempo determinato, qualora la durata complessiva del rapporto sia inferiore a 12 mesi.

Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.

Ai fini del computo dei 12 mesi – per i quali la norma non prevede l’indicazione delle causali – si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Legge 48/2023.

Le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, ovvero le c.d. causali, che legittimano il ricorso al lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi, non eccedendo i 24, sono le seguenti:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria);

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

c) in sostituzione di altri lavoratori.

In caso di violazione delle condizioni di cui sopra, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.

Si rammenta che la proroga del contratto a termine è possibile fino a un massimo di 4 volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

La conversione in legge del Decreto Lavoro incide anche sui limiti quantitativi previsti in caso di assunzione di lavoratori mediante contratto di somministrazione di lavoro.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Incentivi per assunzioni e trasformazioni

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione (a decorrere dal primo gennaio 2024) è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:

– 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro

– al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.

Inoltre, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

a) non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;

b) non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.

Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

Per tali incentivi le domande potranno essere inoltrate a decorrere dal 31 luglio 2023.

Semplificazioni degli obblighi informativi in merito al rapporto di lavoro

Si conferma l’intervento sul D.Lgs. n. 152/1997, semplificando gli oneri informativi posti in capo al datore di lavoro e relativi:

– alle informazioni sul rapporto di lavoro;

– all’impiego di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Con riferimento alle informazioni sul rapporto di lavoro, si prevede che possono ritenersi adempiuti anche con la sola indicazione del riferimento normativo e/o del contratto collettivo (anche aziendale) gli obblighi informativi di cui alle lettere h), i), l), m), n), o) e r) del comma 1 del D.Lgs. n. 152/1997 relativi a:

– durata del periodo di prova;

– diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

– durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti;

– procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

– importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

– programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le condizioni per eventuali cambi di turno;

– enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e a qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Per la semplificazione degli obblighi di comunicazione e per garantire l’uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o mettere a disposizione dei lavoratori, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi ed i regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Con riferimento ai sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, invece, si prevede che il datore di lavoro o il committente sia tenuto a informare il lavoratore solo nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Detti obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati non si applicano ai segreti industriali e commerciali.

Sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

La modifica della disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui al comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. 463/1983 è confermata.

In particolare è stabilito che, per omissioni non superiori a 10.000 euro, si applichi la sanzione amministrativa da 1 volta e mezza a 4 volte l’importo omesso (ante modifica era prevista una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro).

Viene inoltre stabilito che per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

Smart working

Con due distinte disposizioni si confermano alcune norme transitorie in materia di smart working.

In primo luogo si proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la norma della legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 306, legge n. 197/2022) che prevede per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022, di essere adibiti da parte del datore di lavoro a prestazioni lavorative in modalità agile anche attraverso lo svolgimento di mansioni comprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento (resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli).

Si interviene anche sull’art. 10, comma 2, del D.L. 24/2022, estendendo dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro e nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 (a condizione che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione):

per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;

per i lavoratori dipendenti con fragilità del settore privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Interventi in materia di sicurezza, infortuni e controlli ispettivi

Ci sono una serie di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare:

– si introduce l’obbligo di nominare il “medico competente” ogni volta che è richiesto dalla valutazione dei rischi;

– si prevede che, nel caso di edifici utilizzati da istituzioni scolastiche statali, gli obblighi in materia di sicurezza a carico delle amministrazioni si intendono assolti con lo svolgimento della valutazione dei rischi strutturali degli edifici da effettuarsi in via congiunta con il dirigente dell’istituzione scolastica, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili;

– nel settore delle costruzioni, si estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali;

– si stabilisce che il medico competente, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, deve richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;

– si prevede il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;

– si dispone che il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provveda alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

Si dispone che per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

La possibilità è in ogni caso ammessa solo nel rispetto del limite di spesa, pari a 13 milioni di euro per il 2023 e a 0,9 milioni di euro per il 2024.

Supporto per la formazione e il lavoro

È istituito dal 1° settembre 2023 il “Supporto per la formazione e il lavoro” quale misura di attivazione mediante la partecipazione – da parte dei componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione – a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate, inclusi il Servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

Quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa è riconosciuto un beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato – mediante bonifico mensile da parte dell’INPS – per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.

Maggiorazione dell’assegno unico e universale

Si dispone, con effetto dal 1° giugno 2023, l’estensione della maggiorazione dell’assegno unico e universale prevista dall’art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021 per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ai nuclei in cui, al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore poiché l’altro risulta deceduto, a condizione che il superstite sia titolare di redditi da lavoro.

Bonus turismo

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene istituito il “bonus turismo”.

L’incentivo, nello specifico, è riconosciuto, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore di lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali e consiste in una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

Possono fruire del beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo speciale sarà riconosciuto dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Le risorse stanziate per la misura ammontano a 54,7 milioni di euro per l’anno 2023.

Contratti di prestazione occasionale – ex voucher (art. 54-bis del D.L. 50/2017)

Sono cambiati i limiti di utilizzo delle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale.

In particolare, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento:

– è elevato da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;

– possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Si prevede poi che:

– il libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, previsto per il pagamento delle prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti, possa essere acquistato anche presso le rivendite di generi di monopolio;

– nel caso di utilizzo del Libretto, il pagamento del compenso al prestatore occasionale possa essere effettuato anche presso le medesime rivendite.

Assegno di inclusione

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito l’assegno di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza, riconosciuto in favore dei nuclei familiari in cui vi sia:

  • almeno un soggetto minorenne
  • o avente almeno 60 anni di età
  • o disabile
  • o in condizione di svantaggio
  • e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

È operativa fino al 31 dicembre 2023 una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del reddito e della pensione di cittadinanza e all’applicazione del sistema sanzionatorio penale.