Il 20.08.2022 è entrata in vigore la Legge di conversione n. 122 del 4 agosto 2022 del c.d. Decreto Semplificazioni (DL 73/2022).

Di particolare interesse, le semplificazioni intervenute in materia di lavoro agile.

La legge 81/2017 – che regola lo smart working – prevede la sottoscrizione di un accordo tra Azienda e lavoratore in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e l’obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro tale modalità allegando copia dell’accordo.

Durante il periodo Covid e fino alla data del 31.08.2022, è stata introdotta una comunicazione semplificata dello smart working senza necessità di stipulare, e quindi allegare, accordi con i lavoratori.

Ora, dalla data del 01.09.2022, Azienda e lavoratore dovranno stipulare nuovamente un accordo per l’esercizio dello smart working contenente gli elementi di cui al Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 07.12.2021.

Il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del ministero medesimo:

  • i nominatividei lavoratori
  • la data di inizio e di cessazionedelle prestazioni di lavoro in modalità agile
  • ma non è più previsto il deposito dell’accordo individuale.

Nell’accordo individuale dovranno essere regolati specifici aspetti, come ad esempio:

  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono derivare sanzioni disciplinari;
  • la fornitura degli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo e le misure necessarie per assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 St. Lav. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

La nuova disposizione introdotta in sede di conversione del DL Semplificazioni sancisce inoltre che i dati di nominativi, data di inizio e data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.

Infine vengono ricordate le sanzioni applicate in caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro, ossia sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Si ricorda altresì che il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

E’ stato quindi pubblicato il decreto ministeriale n. 149 del 22.08.2022, citato poc’anzi, con il quale vengono stabilite le modalità di comunicazione e viene fornito il modello da utilizzare per comunicare gli accordi di lavoro agile.

Le disposizioni del Decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del primo settembre.

Sarà possibile trasmettere quattro distinte tipologie di comunicazione:

  • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
  • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati;
  • Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato;
  • Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile. 

Un comunicato sul sito ministeriale del 26 agosto precisa che, per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni.

Lo Studio resta a disposizione delle Aziende sia per la predisposizione degli accordi individuali, sia per la trasmissione delle comunicazioni al Ministero del Lavoro.