A partire dalla busta paga di luglio 2023, a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, l’INPS ha finalmente fornito le istruzioni operative necessarie alla fruizione dell’esonero previsto per
- le assunzioni a tempo indeterminato e
- le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
- effettuate tra il 01.07.2022 e il 31.12.2023
- di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto i 36 anni di età
- e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, né in Italia né all’estero.
L’esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato; in tal caso l’applicazione dell’esonero da parte dell’Agenzia determina un vantaggio per l’utilizzatore in termini di minori costi.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero contributivo non spetta nel caso di:
– contratti di lavoro domestico;
– rapporti di apprendistato;
– contratti di lavoro a chiamata o intermittente, anche se a tempo indeterminato;
– rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
MISURA E DURATA DELL’ESONERO
- L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2022 è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
- L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2023 è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Entrambi gli esoneri spettano per una durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Si ricordano le principali condizioni che danno diritto all’applicazione dell’esonero:
- Per l’esonero in commento non trova applicazione il disposto di cui all’art. 31, comma 1 lett. d, D.Lgs. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. In tali ipotesi il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo
- Si rammenta inoltre che i datori di lavoro non devono:
– aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
– procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.
3. Periodi di apprendistato, svolti in precedenza e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.
Medesime considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente o rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine o lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma
4. Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento degli esoneri le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
PORTABILITA’ DELL’ESONERO
L’incentivo è riconosciuto in capo al lavoratore e può essere fruito frazionatamente anche da più datori di lavoro. La portabilità dell’incentivo prevede che, nel caso in cui il lavoratore sia già stato assunto a tempo indeterminato da un datore di lavoro che non abbia goduto per intero dei 36 mesi di incentivo, il datore di lavoro privato che lo assume nuovamente a tempo indeterminato, può godere del beneficio per il periodo residuo fino al completamento dei 36 mesi e ciò indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
La “portabilità” della dote esonerativa è ammessa anche nei casi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. e in caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.
AIUTI DI STATO
Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 01.07.2022 e il 31.12.2023, la Commissione Europea ha autorizzato la fruizione degli esoneri in oggetto nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.
Al riguardo, si precisa che, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
– siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
– l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.
L’INPS ricorda, inoltre, che provvederà alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di stato.