L’INPS con circolare n. 68 del 21 luglio 2023 rende operativo l’incentivo introdotto dal Decreto Lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani NEET, effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.

Al ricorrere dei presupposti fissati dalla norma, l’incentivo è riconosciuto per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Qualora si cumuli con altri incentivi (ad esempio con l’esonero contributivo under 36 per le assunzioni effettuate nel 2023, di cui alla circolare n. 32 del 25.07.2023), la percentuale è ridotta al 20%.

Per fruire dell’incentivo, le nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, includendo sia i part time, sia i contratti di apprendistato professionalizzante.

Restano invece esclusi i lavoratori domestici, quelli a chiamata e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine poiché il lavoratore non rispetterebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET”.

PROCEDURA DI RICHIESTA INCENTIVO

Dal 31 luglio 2023 è quindi possibile presentare la domanda telematica di richiesta dell’incentivo nel limite delle risorse disponibili e secondo il criterio cronologico di presentazione dell’istanza.

L’INPS mediante i propri sistemi informativi centrali:

– consulterà gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;

– calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;

– verificherà se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;

– informerà entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.

Il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, avrà l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

CHI SONO I NEET

Il beneficio è mirato ad inserire nel mondo del lavoro coloro che non lavorano e non studiano. A tal fine devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore alla data dell’assunzione non deve aver compiuto il trentesimo anno di età;

b) non deve lavorare e non deve essere inserito in corsi di studi o di formazione;

c) deve essere registrato al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (Pon Iog)[1].

Se la persona che si vuole assumere ha un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, vi sono ulteriori limitazioni. In tale circostanza, oltre al rispetto delle condizioni precedenti, deve verificarsi la presenza di almeno una delle seguenti situazioni:

  1. assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  2. mancata acquisizione, da parte del giovane, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. compimento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. l’inserimento del NEET deve avvenire in settori/professioni in cui vi è disparità uomo donna (in base al decreto interministeriale Lavoro/Economia n. 327/2022).

DOVERI DEL DATORE DI LAVORO

Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro è tenuto:

  1. al regolare versamento dei contributi;
  2. al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del D.Lgs n. 150/2015);
  3. al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  4. al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (art. 32 e Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014);
  5. alla realizzazione dell’incremento netto occupazionale, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;

Su questo ultimo punto, è richiesto infatti che la nuova assunzione realizzi un incremento netto occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti, conteggiati in termini di ULA.

L’incremento della forza lavoro non va stimato, ma calcolato effettivamente con riguardo ai 12 mesi seguenti l’assunzione.

Da ciò la possibilità che l’incentivo applicato possa essere restituito al venir meno – in uno dei dodici mesi – dell’incremento stesso, ad esempio per licenziamenti di altri lavoratori dovuti a giustificato motivo oggettivo per riduzione di personale o calo di lavoro.


[1] L’ANPAL, nel decreto 189/2023, ricorda che la registrazione al programma si concretizza aderendo a Garanzia Giovani, attraverso il portale MyAnpal, oppure tramite i portali regionali Garanzia Giovani. Inoltre, se i giovani hanno in essere un patto di servizio nell’ambito del Programma Garanzia di Occupazione per i Lavoratori (GOL), lo stesso vale come registrazione al Pon Iog.