Chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate con circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 ha fornito i tanto attesi chiarimenti interpretativi circa l’innalzamento – per il periodo di imposta 2023 – del limite di esenzione di beni e servizi fino a 3.000 euro, solamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Già con circolare n. 21 del 12.05.2023, avevamo segnalato che per il solo anno 2023 viene incrementato il limite di esenzione fiscale dei fringe benefit, riconosciuti sotto forma di beni ceduti, di servizi prestati e anche di somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas).

Tale limite è passato dal valore di 258,23 a 3.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi o affidati, che siano fiscalmente a carico e il cui reddito nel periodo d’imposta 2023 non superi € 2.840,51 ovvero € 4.000,00 se di età non superiore a 24 anni.

L’esenzione vale anche ai fini contributivi; ne deriva che il superamento della soglia dei 3.000 euro implica che l’intero valore concorra a formare reddito imponibile.

Per i lavoratori privi di figli a carico, invece, resta fermo il limite di esenzione pari a 258,23 euro annui.

Ambito soggettivo

Con riferimento all’ambito soggettivo del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre.

Pertanto, se dopo aver riconosciuto l’agevolazione al dipendente in corso d’anno, il figlio non risulti più fiscalmente a carico al 31.12 (ad esempio perché il figlio ha conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti di cui sopra) ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro affinchè recuperi il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e comunque entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

L’agevolazione spetta in misura intera ad ogni genitore titolare di reddito da lavoro dipendente o assimilato (quindi è chiarito che può spettare anche ai co.co.co./amministratori) anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Il beneficio spetta anche se il contribuente non beneficia della detrazione per figli fiscalmente a carico, poiché per gli stessi percepisce l’AUU (Assegno Unico Universale).

Nel caso in cui la detrazione per figli a carico sia applicata al genitore con reddito superiore, il limite di esenzione dei 3.000 euro spetterà comunque ad entrambi i genitori, in quanto il figlio è considerato a carico sia dell’uno che dell’altro.

Infine, precisa l’Agenzia delle Entrate, ai lavoratori dipendenti senza figli a carico continuerà ad applicarsi la soglia di esenzione ordinaria fino a 258,23 euro e per tale categoria non è prevista la possibilità di riconoscere rimborsi ed erogare somme per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

Modalità di applicazione

L’assegnazione dei benefit è una facoltà e non un obbligo per il datore di lavoro.

Per l’applicazione del beneficio non è necessario, come invece accade per il Welfare, il requisito dell’assegnazione alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi.

L’eventuale benefit può infatti essere assegnato anche ad personam, a discrezione del datore di lavoro.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Nel caso manchi la dichiarazione del lavoratore l’agevolazione non è applicabile.

Si segnala che è preciso dovere del datore conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, nel caso di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. 

Ai fini della verifica del limite di esenzione di 3.000 euro occorre considerare anche i beni e servizi eventualmente già assegnati, fra i quali rientrano a titolo esemplificativo: l’autovettura concessa in uso promiscuo; polizze rischi extra professionali; fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora; interessi su prestiti; buoni spesa; pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale[1].

Qualora in Azienda siano presenti RSU, è dovere del datore di lavoro fornire alle medesime informativa inerente all’applicazione dell’agevolazione. Tale informativa potrà essere resa in via preventiva alla concessione dei benefit o anche successivamente purchè entro la chiusura del periodo d’imposta.

In ultimo la circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che nel periodo d’imposta 2023 il lavoratore può continuare a fruire del c.d. bonus carburante di 200 euro (vedasi nostra circolare n. 14 del 26.04.2023), dato che il limite di esenzione di 3.000 euro per i fringe benefit è un’agevolazione diversa e autonoma.


[1]

Riguardo alle utenze domestiche, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che – per evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio per le medesime spese – lo stesso non potrà richiedere il rimborso delle somme pagate per le utenze nel 2023 relative a consumi di competenza del 2022, se per queste aveva già chiesto ed ottenuto il rimborso sulla base della previgente normativa (Dl 115/2022).

Per quanto concerne la documentazione a giustificazione della spesa, in caso di pagamento o rimborso delle utenze domestiche, è applicabile la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E/22 per la quale è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.