Abbiamo dato conto, con circolare n. 20 del 5 maggio 2023, delle novità normative riguardanti i contratti a termine così come modificate dal decreto lavoro DL 48 del 4 maggio 2023.

Con circolare n. 31 del 24 luglio 2023 abbiamo quindi spiegato quanto introdotto in materia di contratto a tempo determinato dalla legge di conversione del DL 48.

Ora, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni interpretative – condivise con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – circa le novità introdotte dal DL 48 prima, e dalla legge di conversione poi, di cui tenere conto in fase di stipula di un contratto a termine.

Fermo restando il confronto con un Consulente del Lavoro di Studio prima di procedere ad assunzione, proroga o rinnovo, riepiloghiamo nella presente le condizioni per la stipula del contratto e le sue caratteristiche.

CHE COSA NON E’ CAMBIATO

  • la durata massima di tutti i contratti a termine stipulati tra lo stesso lavoratore e datore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non deve superare i 24 mesi, salva diversa previsione del ccnl
  • raggiunti i 24 mesi di durata, un ulteriore contratto a termine potrà essere stipulato tra le Parti presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e per un massimo di 12 mesi
  • numero di proroghe massimo nell’arco di 24 mesi pari a 4
  • necessità di intervallo (stop & go) tra un contratto e l’altro di 10/20 giorni, salva diversa previsione del ccnl.

CHE COSA E’ CAMBIATO

  • disciplina delle causali apposte al contratto
  • disciplina delle proroghe e dei rinnovi
  • computo del limite percentuale di lavoratori assunti in somministrazione

CAUSALI

Fino al 4 maggioDal 5 maggio
a) esigenze temporanee e oggettive, estraneea) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui
all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzioneall’articolo 51
di altri lavoratorib) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,contratti collettivi applicati in azienda, e comunque
significativi e non programmabili, dell’attivitàentro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura
ordinariatecnica, organizzativa o produttiva individuate
b- bis) specifiche esigenze previste dai contrattidalle parti
collettivi di cui all’articolo 51b-bis) in sostituzione di altri lavoratori

A decorrere dal 5 maggio scorso quindi per apporre la causale al contratto di lavoro a tempo determinato occorre fare riferimento:

  1. ai contratti collettivi ossia alla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale stipulata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero alla contrattazione aziendale stipulata dalle RSA/RSU
  2. se la contrattazione collettiva di cui al numero 1) non ha ancora disciplinato le causali, queste ultime potranno essere individuate dai contratti collettivi applicati in azienda attraverso il contratto di prossimità. In mancanza anche del contratto di prossimità, saranno le Parti ad individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione del termine, ma ciò sarà possibile solo per contratti a termine stipulati entro la data del 30 aprile 2024
  3. per sostituzione di altri lavoratori, restando vietata l’ipotesi di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

PROROGHE E RINNOVI

  • Nei primi 12 mesi di durata del contratto a termine, proroghe e rinnovi possono essere stipulati senza obbligo di indicazione della causale.
  • Oltre i 12 mesi di durata, la causale diventa obbligatoria, pena la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
  • Restano esclusi dall’obbligo della causale i contratti a termine per attività stagionali.

Ai fini del computo dei 12 mesi, si conteggiano solo i contratti di lavoro a termine stipulati DAL 5 MAGGIO 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro.

Proroghe e rinnovi dal 5 maggio
contratto stipulato prima del 5 maggionon si computa. Un nuovo contratto o una proroga potranno essere disposti senza causale per 12 mesi
contratto/proroga stipulati dal 5 maggio per la durata di 6 mesisi computa. Un nuovo contratto o una nuova proroga potranno essere disposti senza causale per massimo altri 6 mesi

SOMMINISTRAZIONE

Previste alcune novità sulla somministrazione a tempo indeterminato, al fine di non creare disparità di trattamento normativo con la somministrazione a tempo determinato.

Pertanto, al fine del rispetto del limite quantitativo del 20% (limite di utilizzo di lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore) non sono computati:

  • i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia con contratto di apprendistato
  • i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali
  • i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Le verifiche in tal senso saranno condotte in collaborazione con le agenzie di somministrazione a cui le Aziende si rivolgono.