La Legge 203 del 13 dicembre 2024 (c.d. Collegato Lavoro) è intervenuta, tra l’altro, per risolvere l’annosa questione delle assenze volutamente ingiustificate e protratte da parte di quei lavoratori che, non volendo rassegnare le dimissioni, attendevano la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento da parte aziendale con procedura disciplinare.
Il licenziamento consentiva al dipendente di accedere alla NASPI (ex disoccupazione) fino ad un massimo di 24 mesi.
Dall’altro lato, l’Azienda obbligata a recedere dal contratto, non potendo più disporre della prestazione lavorativa, si vedeva costretta ad erogare all’INPS il cosiddetto ticket licenziamento, ossia un importo pari al 41% del massimale mensile di NASPI per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni.
A titolo informativo, per l’anno 2024, il licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato in forza da oltre tre anni prevedeva un ticket carico Azienda di euro 1.907,01. Non poco se si considera che il licenziamento non era imputabile a mancanze o difficoltà dell’Azienda.
Ora, con effetto dalla data del 12 gennaio 2025 si prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:
– oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro; o
– in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni (di calendario);
il datore di lavoro possa darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che a sua volta potrà verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Nei casi di cui sopra, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni on line o in sede protetta.
A tutela del lavoratore, le nuove disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza:
- per causa di forza maggiore; o
- per fatto imputabile al datore di lavoro.