Con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 è stato definitivamente approvato il D.L. 146/2021 (decreto fiscale) ed è quindi stato introdotto l’obbligo per il committente (Azienda) di inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (del luogo in cui si svolge la prestazione), prima dell’avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali.
I lavoratori autonomi occasionali sono coloro che svolgono, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore dell’Azienda committente. Tale attività deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale (senza partita iva) ed è soggetta a ritenuta d’acconto nella misura del 20%.
Nessun obbligo contributivo sul compenso lordo annuo del lavoratore fino a 5.000 euro; oltre i 5.000 euro i contributi alla gestione separata INPS sono dovuti sulla sola differenza.
La norma introdotta in sede di conversione, stabilisce che, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica, secondo le regole già previste per i contratti intermittenti (“a chiamata”).
In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
L’Ispettorato Nazionale, con nota n. 29 del 11.01.2022, congiuntamente al Ministero del lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali e ha comunicato gli indirizzi mail degli Uffici territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.
Trattasi di indirizzi di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
In particolare, per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.
Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, bisognerà d’ora innanzi rispettare gli obblighi comunicativi previsti prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Lo Studio è a disposizione per la modulistica e ulteriori approfondimenti.