La Legge n. 191 del 15 dicembre 2023 di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, introduce alcune novità per datori di lavoro e lavoratori.

In particolare introduce:

  • la modifica delle regole di determinazione del valore imponibile, del fringe benefit relativo alla concessione di prestiti 
  • proroghe in materia di lavoro agile.

FRINGE BENEFIT PRESTITI

L’art. 3, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 191/2023, apporta una sostanziale modifica all’art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR inerente alla regola di quantificazione del fringe benefit connesso alla concessione di finanziamenti e prestiti ai lavoratori.

Che cosa cambia?

Fino al periodo d’imposta 2022, il benefit è stato calcolato in misura pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul finanziamento dal datore di lavoro.

A decorrere dal periodo d’imposta 2023, a seguito delle modifiche, il benefit dovrà essere calcolato in misura pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul finanziamento dal datore di lavoro.

Ciò che cambia è il momento di rilevazione della misura del tasso ufficiale di riferimento TUR da utilizzare ai fini del calcolo. A decorrere dal periodo d’imposta 2023, infatti, occorre distinguere tra:

  • finanziamenti concessi al lavoratore a tasso variabile, in relazione ai quali il calcolo del fringe benefit considera il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata di restituzione del finanziamento e
  • finanziamenti concessi al lavoratore a tasso fisso, per i quali il calcolo del fringe benefit avviene sulla base del TUR vigente alla data in cui il contratto viene stipulato.

LAVORO AGILE / SMART WORKING

L’art. 18 bis della legge di conversione, intervenendo sull’art. 10, comma 2, del D.L. 24/2022, estende dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile / smart working a favore di lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli under 14 o lavoratori fragili.

Più precisamente, fino al 31 marzo 2024, anche in assenza degli accordi individuali è riconosciuto il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile:

  • ai lavoratori del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da eventi che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità –  accertata nell’ambito della sorveglianza sanitaria, sulla base delle valutazioni del medico competente aziendale  – ed a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
  • ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi in materia di sicurezza, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Come sempre, resta fermo l’obbligo di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori ed i periodi di svolgimento dell’attività in smart working.