Sulla G.U. n. 62 del 13.03.2021 è stato pubblicato il D.L. 30 del 13.03.2021 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza (DAD) o in quarantena.

In particolare:

CONGEDO PER ASSISTENZA FIGLI

  1. il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità smartworking per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da COVID-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  2. qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità smartworking, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per tali periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa. Nessuna indennità è invece prevista per congedo richiesto per figli di età compresa fra 14 e 16 anni: vige in tal caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e il divieto di licenziamento;
  3. gli eventuali periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa) fruiti dai genitori a decorrere dalla data del 01.01.2021, e fino alla data di entrata in vigore del Decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti – a richiesta del lavoratore – nel congedo di cui sopra con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

BONUS BABY SITTING

  1. i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus, erogati tramite il Libretto famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio e quarantena. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  2. per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità smartworking o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte.

Si resta in attesa di circolari e messaggi INPS volti a chiarire le modalità di fruizione e di accesso ai benefici.

Le misure descritte si applicano fino alla data del 30.06.2021.