Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 marzo 2021 ha approvato un decreto legislativo che rinnova il sostegno alle imprese e agli operatori economici in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.
Viene prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021 e la Cassa integrazione guadagni.
È previsto un contributo a fondo perduto esteso a tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate (codice ATECO).
Viene potenziata la campagna vaccinale per fronteggiare l’emergenza pandemica e per gestire il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini contro le patologie infettive in ambito nazionale.
Nel seguito una breve disamina delle principali novità in materia di lavoro.
CIG ORDINARIA
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
FIS E CASSA IN DEROGA
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di mobilità di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Fino al 30 giugno 2021, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Gli stessi divieti di licenziamento – fino alla data del 31 ottobre 2021 – si applicano ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale FIS e CASSA IN DEROGA.
La proroga del divieto di licenziamento non si applica nelle ipotesi di:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI
- sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.
I soggetti che potranno presentare la richiesta devono avere subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10.000.000 di euro, a fronte del precedente limite di 5.000.000 di euro.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:
– 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
– 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 euro;
– 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
– 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro;
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro.
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo potrà essere erogato in due modi:
– tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario;
– come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Prevista la proroga del periodo della sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021. Restano salvi i provvedimenti adottati tra il primo marzo e la data di entrata in vigore del decreto.
Sono automaticamente annullate le cartelle di pagamento per debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche e giuridiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI E SPORTIVI
Prevista una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi.
VACCINAZIONE
Ulteriore finanziamento sia per l’acquisto dei vaccini (2,1 miliardi) sia per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID (700 milioni). Al fine di accelerare il più possibile la campagna vaccinale, previsto che si possa ricorrere:
– allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
– al coinvolgimento delle farmacie;
– al sostegno del personale medico e sanitario, compreso quello militare.
Prorogata infine al 31 maggio 2021 la possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.