Riportiamo una sintesi della nostra circolare n. 6. Per maggiori dettagli consultare la circolare nella sua interezza.

Ferme restando le regole inerenti a scaglioni di reddito, aliquote irpef, detrazioni da lavoro dipendente e assimilato, normativa del trattamento integrativo, dal primo gennaio viene eliminato l’esonero parziale dei contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti (esonero del 6% o 7%) applicato in precedenza in busta paga.

Vengno introdotte due nuove misure di riduzione del cuneo fiscale.

A – Per i redditi fino a 20.000 euro, viene riconosciuta una somma integrativa netta calcolata in percentuale sul reddito da lavoro. Tale somma può arrivare fino ad un massimo di 960 euro nell’anno e non costituisce reddito.

B – Per i redditi oltre 20.000 e fino a 40.000 euro, è prevista una ulteriore detrazione da rapportare al periodo di lavoro; trattasi quindi di un ulteriore abbattimento dell’imposta lorda che può arrivare fino ad un massimo di 1.000 euro.

Entrambe le misure sono riconosciute in automatico dal datore di lavoro. La spettanza è verificata anche in sede di conguaglio fiscale a fine anno o in caso di risoluzione del rapporto.

Novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico.

A – Detrazioni per figli: riconosciute per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.

Resta fermo il requisito reddituale per poter essere considerati a carico, ossia reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro.

La detrazione spetta a partire dal mese di compimento del ventunesimo anno. Il limite massimo di età di 30 anni non si applica ai figli disabili. Restano invece invariati gli importi e le modalità di determinazione della detrazione.

B – Detrazioni per altri familiari: per genitori, nonni e bisnonni conviventi con il contribuente.

C – Detrazione per familiari residenti all’estero di lavoratori extracomunitari: dal 2025 le detrazioni per coniuge, figli e altri familiari non spettano in relazione a familiari residenti all’estero. Prima invece potevano essere riconosciute con apposita documentazione prodotta dal consolato.