È stata approvata in via definitiva la legge di bilancio 2024 (Legge 30.12.2023, n. 213 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023).
Tra i vari provvedimenti introdotti dal Governo analizziamo quelli previsti in tema di lavoro, ricordando che saranno necessarie circolari esplicative del ministero e dell’INPS prima di procedere nell’applicazione delle novità.
1) Esonero contributivo lavoratori dipendenti
Il Governo ha deciso di confermare anche per l’anno 2024, con qualche modifica, l’esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dalla legge di bilancio 2023 e poi prorogato e modificato dal c.d. decreto lavoro (decreto-legge n. 48/2023).
Il beneficio, riconosciuto per il 2024, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore nella misura del 6%, nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692.
La misura è incrementata al 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di € 1.923.
Nella sostanza, vengono riproposte le medesime condizioni e caratteristiche dell’incentivo così come conosciuto nel 2023, con un’importante novità. Se, infatti, il decreto lavoro aveva confermato l’applicazione al rateo di tredicesima mensilità dell’esonero così come introdotto dalla legge di bilancio 2023, per il 2024 si prevede espressamente che lo sgravio contributivo non abbia effetti sul rateo di tredicesima e che questa non rilevi ai fini della quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell’esonero.
Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2) Incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits
Il decreto lavoro aveva previsto per il periodo d’imposta 2023 l’innalzamento a € 3.000 della soglia di esenzione dei fringe benefits.
Tuttavia, tale beneficio era stato riconosciuto a favore dei soli lavoratori, titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con figli fiscalmente a carico.
Nei confronti di tutti gli altri lavoratori continuava a trovare applicazione il limite di esenzione di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, pari a € 258,23.
La legge di bilancio 2024 ha riproposto tale misura, ampliando però la sfera dei beneficiari e modificando gli importi. Nello specifico, il Governo ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione da € 258,23 a € 2.000 a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico e a € 1.000 a favore di tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Ulteriore novità rispetto all’anno precedente è la previsione secondo la quale beneficiano dell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Anche per l’anno nuovo si richiede ai lavoratori con figli fiscalmente a carico la dichiarazione con la quale comunicare al datore di lavoro il diritto all’innalzamento della soglia di esenzione e il codice fiscale dei figli. Si conferma, inoltre, la necessità di inoltrare l’informativa alle RSU, ove presenti. In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quanto confermato si ritengono applicabili le istruzioni già fornite dall’Agenzia stessa con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023.
3) Detassazione dei premi di risultato
Così come previsto per il 2023, anche la legge di bilancio 2024 prevede la detassazione dei premi di risultato, ovvero la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata agli stessi.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) aveva reso strutturale il regime di detassazione dei premi di risultato, prevedendo l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% entro il limite complessivo di € 3.000 lordi annui, (elevato a € 4.000 per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) sulle somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili d’impresa.
La legge di bilancio 2023 aveva introdotto per l’intero periodo d’imposta la riduzione dell’aliquota al 5%, a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente non eccedesse l’importo di € 80.000. Tale riduzione viene riproposta alle medesime condizioni per i premi e le somme corrisposti nel 2024.
Si ricordi che condizione essenziale ai fini dell’applicazione dello sconto fiscale è che l’erogazione dei premi di risultato avvenga in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle RSA o RSU, e che sia rivolta alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.
4) Congedi parentali
Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105/2022 prima e dalla legge di bilancio 2023 poi, la disciplina del congedo parentale è nuovamente interessata da un ulteriore intervento legislativo.
Ancora una volta oggetto di tale intervento è il trattamento economico riconosciuto alla lavoratrice madre o al lavoratore padre che si astiene per un ulteriore periodo di congedo rispetto a quello di maternità o paternità.
Nello specifico, la legge di bilancio estende per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità, in alternativa tra i genitori, prevista dalla legge di bilancio 2023 per il primo mese di congedo, per un ulteriore mese, portando dunque a due mensilità la fruizione dell’indennità nella misura dell’80%, fino al compimento del sesto anno di vista del bambino.
A decorrere dal 2025, l’indennità erogata per la seconda mensilità si riduce al 60% della retribuzione, ferma restando la misura dell’80% per la prima mensilità.
I lavoratori potranno beneficiare di tale misura a condizione che il congedo di maternità o paternità termini successivamente al 31 dicembre 2023.
Restano confermati, invece, l’indennità pari al 30% per i successivi periodi di congedo fino ad un massimo di 9 mesi, da fruire entro i 12 anni di vita del bambino, e l’erogazione dell’indennità nella stessa misura fino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore fruisce del congedo per un periodo non inferiore a 3 mesi), a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
5) Decontribuzione lavoratrici madri
La legge di bilancio 2024 ha previsto un beneficio di natura contributiva anche a favore delle lavoratrici madri.
Si tratta, in particolare, di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi IVS carico dipendente a favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico.
La misura spetta per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, nella misura massima di € 3.000 annui riproporzionati su base mensile fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo.
In via sperimentale e per il solo anno 2024, l’esonero totale è riconosciuto anche alle lavoratrici con 2 figli e fino al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo.
La legge di bilancio, infine, ammette espressamente la cumulabilità del beneficio con l’esonero parziale contributivo del 6% o del 7%.
6) Decontribuzione assunzione lavoratrici vittime di violenza
Altra misura di natura contributiva prevista con decorrenza 2024 è l’esonero previsto a favore dei datori di lavoro che procedono all’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza.
Tale esonero riguarda i contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, in capo all’azienda nella misura del 100% e fino ad un importo massimo di € 8.000 annui, riparametrato su base mensile.
Il beneficio spetta per le assunzioni effettuate nel triennio 2024 – 2026 e ha una durata differente in base alla tipologia di contratto stipulato con la lavoratrice. Se questa e è assunta con contratto a termine, anche in somministrazione, l’esonero spetta per un anno dalla data di assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo si prolunga di ulteriori 6 mesi, per un totale quindi di 18 mesi di spettanza. Infine, qualora l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato l’esonero ha una durata di due anni dalla data di assunzione.
7) Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico
Ulteriore misura per l’anno 2024 è il trattamento integrativo speciale introdotto dalla legge di conversione del decreto lavoro (legge n. 85/2023) a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale.
Si tratta, nello specifico, di un trattamento pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Si segnala che tale misura, introdotta già nel 2023 per le prestazioni rese nel periodo 1° giugno – 21 settembre, ha avuto poca attuazione in quanto, nonostante la pubblicazione della circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate, risultava poco chiaro e certo il perimetro di applicazione, con riferimento, ad esempio, alle aziende beneficiarie o al significato di lavoro notturno.
La legge di bilancio 2024 ha voluto riproporre la misura in oggetto per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro notturno e/o straordinario festivo nel periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo di imposta 2023 risulti inferiore a € 40.000.
In ogni caso, il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore. Il credito così maturato potrà essere compensato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, secondo le normative fiscali vigenti.
8) Compensazione tramite modello F24
Al fine di contrastare gli abusi e le condotte illecite, la legge di bilancio interviene anche con riferimento ai crediti Inps e Inail da utilizzare in compensazione tramite modello F24, avvalendosi, obbligatoriamente dal 1° luglio prossimo, dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, viene prorogato il momento a partire dal quale tali crediti potranno essere fruiti, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, la compensazione ha una decorrenza differente in base alla natura del soggetto contribuente:
– per quanto riguarda la generalità dei datori di lavoro, si potrà procedere alla compensazione del credito dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui scade il temine per l’invio del flusso Uniemens o da quello di presentazione dello stesso, se questa è tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
– per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali di Artigiani/Commercianti e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.
Con riferimento, invece, ai crediti Inail, questi potranno essere compensati a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
Inoltre, con l’aggiunta del nuovo comma 49-quinquies, all’art. 37, DL n. 223/2006, dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione. Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse.
9) Modifiche in materia di accesso al trattamento pensionistico
La legge di bilancio 2024 interviene anche sul fronte pensionistico.
Per quanto riguarda l’accesso alla pensione di vecchiaia, conseguibile con il perfezionamento dei requisiti di 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva, viene eliminato il limite previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201/2011, in base al quale il diritto al trattamento pensionistico viene maturato a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Pertanto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia sarà sufficiente che l’importo della pensione sia pari o superiore all’importo dell’assegno sociale.
Anche in materia di pensione anticipata le modifiche normative interessano l’importo della pensione stessa ai fini del conseguimento del diritto. Si prevede, infatti, un incremento della soglia dell’importo pensionistico da 2,8 volte a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Tuttavia, il legislatore introduce una disposizione di favore per le donne, stabilendo che tale soglia sia ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli.
10) Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione
Per i lavoratori “contributivi puri”, non titolari di pensione, ai commi da 126 a 130 si prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare (in tutto o in parte), nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti al 1° gennaio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
La domanda di riscatto potrà essere presentata dall’assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
In tale caso, l’onere sarà deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), TUIR ossia non concorrono a formare reddito.