1) Riduzione delle aliquote Irpef

Parallela alla manovra di bilancio è l’introduzione a partire dal 2024 della modifica delle aliquote IRPEF. Tale novità viene introdotta dal D.Lgs. n. 216 del 30.12.2023, uno dei decreti legislativi attuativi della legge n. 111/2023 in materia di riforma fiscale.

Nello specifico, con il decreto in questione il Governo interviene sulla determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo le aliquote oggi vigenti.

Fino al 31 dicembre 2023 queste le aliquote:

– 23% per i redditi fino a € 15.000;

– 25% per i redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000;

– 35% per i redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;

– 43% per i redditi oltre € 50.000.

Il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale modifica tali aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2024 per un solo anno, in attesa della disponibilità delle risorse utili al sostegno anche in futuro della riforma.

Conseguentemente, le aliquote Irpef vengono ridotte da quattro a tre, con l’aliquota del 23% che, sostituendo quella del 25%, coprirà anche l’attuale scaglione che comprende i redditi da € 15.000 a € 28.000.

Pertanto, le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:

– 23% per i redditi fino a € 28.000;

– 35% per i redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;

– 43% per i redditi oltre € 50.000.

Viene aumentata la detrazione minima da 1.880 € a 1.955 € così da ampliare la No Tax Area ai redditi imponibili fino ad € 8.500 equiparandola a quella prevista per i redditi da pensione.

Per l’anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro delle detrazioni in relazione ad alcuni oneri sostenuti dal contribuente.

La decurtazione di euro 260 va applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

– gli oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;

– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Tale limitazione si configura come una sorta di franchigia: quindi, rimane detraibile il maggiore importo sopra 260 euro.

Nessuna novità, invece, è intervenuta in materia di detrazioni per figli a carico, coniuge a carico e altri familiari a carico.

2) Detassazione spese lavoro dipendente per nuove assunzioni

Per il 2024 i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel 2023 potranno maggiorare del 20% il costo del personale relativo a nuove assunzioni a tempo indeterminato in caso di incremento occupazionale rilevato, a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. Il calcolo non sarà facile e, per conoscere le modalità di applicazione e l’incremento della percentuale di deducibilità relativamente al costo di particolari categorie di soggetti, bisognerà attendere il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tale maggiorazione potrà arrivare al 30% nel caso in cui l’assunzione sia effettuata nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, ossia:

lavoratori svantaggiati o con disabilità; donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.