Nel corso dell’anno 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria, le disposizioni di legge avevano previsto – fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi – la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato senza indicazione di causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
Tale possibilità era stata estesa fino alla data del 31.03.2021.
Con Nota n. 713/2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL aveva inoltre precisato la possibilità di derogare alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto degli intervalli di “stop and go” tra un contratto a termine e l’altro (10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi – 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).
Il Decreto Sostegni proroga ulteriormente la disciplina transitoria estendendola fino al 31.12.2021, dando la possibilità di rinnovare/prorogare i contratti a tempo determinato senza causale, sempre per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi. Ciò con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto, 23.03.2021.
Tale ulteriore deroga è rivolta anche ai datori di lavoro e alle imprese che hanno già utilizzato tale possibilità nei mesi precedenti.